
Il lavoro svolto in commissione ha anche portato alla previsione di un “tagliando” annuale per valutare esiti ed effetti di un testo che, nei limiti della legge 157/1992, consente di proporzionare la presenza degli ungulati alle diverse caratteristiche del territorio regionale per garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse riservate, sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale regionale, nelle altre aree. Sono infatti individuate aree vocate e non vocate, si realizzano forme di gestione venatoria e di controllo e si creano percorsi di filiera per valorizzare il consumo in sicurezza delle carni di ungulati. Nel testo si prevede inoltre, entro novanta giorni dall’entrata in vigore, l’approvazione, da parte dell’esecutivo regionale, di uno stralcio al piano faunistico venatorio per la revisione degli attuali confini delle aree non vocate per ciascuna specie. Aree nelle quali sono comprese le zone di ripopolamento e cattura, le aree coltivate soggette a danni documentati o potenzialmente danneggiabili, terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse. Il prelievo selettivo sarà autorizzato per i soggetti individuati in legge mentre la densità venatoria ottimale sarà stabilita nei piani di gestione annuali degli Atc (ambiti territoriali di caccia) approvati dalla giunta.
Per garantire l’efficacia degli interventi di gestione straordinaria, sono previsti piani di selezione, accompagnati da appositi calendari venatori, nei quali indicare le necessarie metodologie di prelievo. Per assicurare, invece, la gestione straordinaria degli ungulati in modo unitario su tutto il territorio regionale, il passaggio di competenze dalle Province alla Regione in materia di controllo faunistico viene anticipato. La materia coinvolta dall’intervento normativo è infatti la gestione faunistico venatoria degli ungulati, materia di competenza residuale della Regione, fermo restando il rispetto nelle norme nazionali a tutela della fauna che, viceversa, per il loro carattere ambientale, sono di esclusiva competenza statale.










