la circolazione con autoveicoli, ciclomotori e motocicli non muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 1994 e successive modifiche e integrazioni, o a quelle dei regolamenti ECE – ONU in materia ovvero sprovvisti di catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli montati sulle ruote motrici del veicolo, omologati ed idonei all’utilizzo. L’ordinanza è in vigore fino a revoca della stessa.
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