di Novello Machiarelli
Lo scorso 21 luglio la Regione Toscana ha approvato a maggioranza una legge sull’intelligenza artificiale diventando la prima regione italiana ad aver normato in materia.
Nella relazione alla proposta di legge viene dichiarato l’obiettivo di dotarsi di un quadro normativo chiaro e strutturato per l’adozione dell’intelligenza artificiale, ponendo le basi per un uso etico e responsabile delle nuove tecnologie a servizio dei cittadini e del territorio.
E’ però evidente che il tema ha una rilevanza che travalica i confini nazionali tanto che l’Unione Europea ha già approvato due anni orsono un AI Act (Regolamento UE 2024/1689) che costituisce il primo quadro giuridico organico sui rischi e sugli usi dell’IA, con divieti e obblighi graduati per livello di rischio.
Si tratta di un regolamento organico basato su un principio generale a tutela della collettività: più alto è il rischio per i diritti fondamentali e la sicurezza, più stringenti sono gli obblighi.
In tale prospettiva contiene un elenco di pratiche di IA caratterizzate da un rischio ‘inaccettabile’ che ne comportano il divieto, come nel caso di alcune forme di manipolazione comportamentale e sorveglianza biometrica di massa.
Importante è anche la parte in cui vengono definite categorie di uso dell’IA ad alto rischio in settori come occupazione, istruzione, servizi essenziali, sicurezza dei prodotti, applicazione della legge e introduce importanti sanzioni amministrative basate su percentuali del fatturato annuo delle imprese o importi fissi.
Il Regolamento ha la caratteristica di essere direttamente applicabile negli Stati membri e, pertanto, non richiede recepimento.
Per tale ragione l’UE si era già espressa criticamente nei confronti dell’Italia che per coordinarsi con l’IA Act nel 2025 aveva varato la L. 132 in materia di intelligenza artificiale definendo principi, deleghe e autorità di vigilanza.
In questo scenario una legge regionale rischia di sovrapporsi a norme sovranazionali e statali su temi che non rientrano nella competenza primaria delle Regioni per cui sembra essere un fulgido esempio di come spesso buone intenzioni prescindano dal principio di realtà per la smania di poter apparire come ‘primi’ in un settore in cui non c’è da vincere alcuna medaglia.
Cosa succederebbe se tutte le regioni facessero una scelta analoga? In un mondo in cui c’è bisogno di regole certe ed uniformi si aprirebbe una vera e propria giungla normativa mettendo in forte rischio la sicurezza da cui la materia non può prescindere.
Il principio che pervade la legge toscana è l’umanocentrismo e nulla aggiunge a quanto già abbondantemente ed autorevolmente indicato nell’IA Act.
Sarebbe stato sufficiente dar vita a percorsi di informazione e formazione (pur previsti dalla legge) senza necessità di normare ciò che è nella logica delle cose in conseguenza di una legge regionale già in vigore, ossia la L.R. n. 57/2024 ‘’Disciplina dell’innovazione del territorio e tutela dei diritti di cittadinanza digitale’’ che aveva modificato la L.R. 54/2009.
La nuova legge appare, inoltre, priva di una reale concretezza perché il provvedimento non stanzia nuove risorse ed il quadro nazionale ed europeo già permetterebbero di lavorare su ciò che più propriamente dovrebbe interessare una regione: governance, competenze, casi d’uso e valutazioni d’impatto. L’unico elemento di novità sembra essere la creazione dell’Osservatorio regionale per la costruzione di una governance locale, una di quelle strutture, insomma, potenzialmente utili sotto il profilo tecnico, ma ancor di più per il consenso politico.












