Tale ordinanza vieta, dunque, prelievo delle acque dal Lago di Chiusi, dagli affluenti immissari e dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del sub alveo lacuale per scopi diversi da quello idropotabile da parte del civico acquedotto; vieta l’utilizzo di motopompe e autobotti o similari per attingere acqua a uso agricolo o per scopi diversi da quello civile.
L’ordinanza sarà efficace fino alla revoca che avverrà al superamento della soglia minima con un successivo provvedimento di 248,50 slm.