Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.
Tre articoli soltanto, mezza pagina di divieti e raccomandazioni in vigore da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio. Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata. E alle 22 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha iniziato la propria conferenza stampa.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:
nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
“Il metodo a zone ha funzionato, abbiamo evitato il lockodwn generalizzato – ha detto Conte nella conferenza stampa di presentazione del decreto -. Nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero rientrare nell’area gialla. La situazione però rimane difficile e in tutta Europa. E tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che nel periodo natalizio la curva dei contagi possa subire un’impennata.
Abbiamo dovuto rafforzare le misure, è stata una decisione sofferta – ha spiegato il Presidente del Consiglio -. Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. È possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo.
L’intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all’interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21″.
Per quanto riguarda la situazione economica: “Siamo al fianco” degli operatori che saranno coinvolti da queste misure. “Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar. Con il nuovo dl ristori di gennaio provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori oltre ai ristoranti e bar e creeremo delle misure perequative”. E sulle tante critiche sul cashback ricevute in questi giorni: “Ma non è una misura amica degli assembramenti, ma amica dei cittadini ed aiuta i cittadini anche in questo difficile momento. È il primo passo per la digitalizzazione del Paese”.
Sul vaccino: “Abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo pur con misure restrittive al vaccine day del 27 dicembre in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Non risolveremo il problema il 27 dicembre. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme.
Non prevediamo obbligatorio il vaccino: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà sicuro. Sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano ad accogliere questo trattamento”.
LE ZONE E IL CALENDARIO
Il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 prevede, per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sull’intero territorio nazionale:
una zona rossa (festivi e prefestivi) nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021;
una zona arancione (feriali) nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento. Compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione.
Durante le feste le chiese resteranno aperte per le celebrazioni liturgiche ma con la regola del coprifuoco alle 22.
Zona rossa (festivi e prefestivi)
(24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)
sono consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro e necessità;
è consentito dalle ore 5 alle ore 22 far visita ad amici o parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Tale spostamento è consentito verso una sola abitazione privata al giorno;
è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione ed è consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale;
sono chiusi i negozi, centri estetici, bar e ristoranti ma è consentito l’asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni);
sono aperti supermercati, negozi per la vendita di beni alimentari e prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.
tra il 31 dicembre ed il primo gennaio il coprifuoco è esteso fino alle 7 del mattino (22-7).
Zona arancione (feriali)
(28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021)
sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune;
sono consentiti gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km ma non per dirigersi nei Comuni capoluoghi di provincia;
è consentito dalle ore 5 alle ore 22 far visita ad amici o parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Tale spostamento è consentito verso una sola abitazione privata al giorno;
sono chiusi bar e ristoranti ma sono consentiti l’asporto (fino alle ore 22) e le consegne a domicilio (senza restrizioni);
i negozi sono aperti fino alle ore 21.
IL TESTO INTEGRALE
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di ristorazione
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
3. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1
CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 – Ristorazione con somministrazione | 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 561030 – Gelaterie e pasticcerie | 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 561042 – Ristorazione ambulante | 561050 – Ristorazione su treni e navi | 562100 – Catering per eventi, banqueting | 562910 – Mense | 562920 – Catering continuativo su base contrattuale | 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina |