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SALUTE e BENESSERE

Coronavirus, la Regione Toscana emana l’ottava ordinanza

6 Marzo 202011 minuti di lettura
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coronavirus4Cambiano le regole per chi dovrà essere sottoposto a tampone: non più solo chi ha avuto contatti stretti e prolungati con persone risultate positive o proviene da zone a rischio ed ha sintomi similinfluenzali o più impegnativi, come è stato fino ad oggi, ma anche chi, sia pur in assenza di collegamenti con persone contagiate o frequenza di zone a rischio, presenti una situazione caratterizzata da un quadro respiratorio particolarmente compromesso con specifici valori alterati. Prevale insoma l’elemento clinico.

La novità, ma non è la sola, è contenuta nell’ordinanza n. 8 sul nuovo coronavirus Covid-19 che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi, 6 marzo.

L’atto contiene anche le misure che Rossi aveva anticipato in conferenza stampa due giorni fa: stop all’accesso nelle strutture ospedaliere per chiunque, paziente o visitatore, presenti sintomi simil-influenzali, limitazione dell’attività programmata in ospedale, riorganizzazione delle sale di attesa, sospensione fino a nuova indicazione di tutta l’attività chirurgica e ambulatoriale non legata a patologie che mettano a rischio immediato la vita del paziente, con esclusione, quindi, degli gli interventi oncologici in classe A e di alta specialità, non rinviabili a giudizio motivato del clinico e delle attività ambulatoriali urgenti e di quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. Le attività ambulatoriali programmate a livello territoriale possono essere invece mantenute.

Tra le nuove disposizioni ce n’è una che riguarda i servizi di mensa universitaria erogati dall’Azienda regionale per il diritto allo studio. La mense a gestione diretta, nonostante che l’attività didattica all’Università sia sospesa, dovranno continuare a garantire pasti agli studenti borsisti, e, laddove possibile in termini di sicurezza ed operatività, anche a tutti gli altri studenti universitari. Nelle mense si dovranno chiaramente rispettare le norme tese a limitare una concentrazione eccessiva e troppo ravvicinata di persone. Per questo l’indicazione è quella di potenziare il servizio di “pasti da asporto”.

L’ordinanza proroga fino al 30 giugno anche la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito utili per la prestazioni sanitarie in scadenza il 31 marzo.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Valutata la necessità di salvaguardare la funzionalità e l’esercizio degli ospedali pubblici della Regione Toscana, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, nonché la sicurezza dell’accesso alle strutture ospedaliere e la salvaguardia dei professionisti del SST;
Valuta la necessità, in raccordo con i Rettori delle Università toscane, di prevedere che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), nella erogazione del servizio di mensa, adotti provvedimenti adeguati per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, garantendo, nel contempo, idonei livelli di erogazione del servizio;
Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato e delle valutazioni di intervento sopraesposte, disporre ulteriori misure di natura organizzativa;

ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

DISPOSIZIONI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

1.L’interruzione dell’accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria;
2.L’obbligo per tutto il personale in servizio negli ospedali di attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per droplets e per via respiratoria, previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e, nello specifico, l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche quando il personale è impegnato nell’assistenza a pazienti sospetti o con sintomatologia respiratoria.
Inoltre, al personale medico e d’assistenza dei DEA, al fine di visitare i pazienti sospetti, saranno garantiti idonei presidi, quali: mascherina chirurgica, guanti, visiera e camici impermeabili.
3.La limitazione dell’attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, nella misura che permetta la più ampia messa a disposizione di posti letto, in particolare, di letti tecnologici per pazienti complessi, che necessitano di monitoraggio dei parametri vitali, supporto respiratorio forzato ed invasivo e consenta di non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze.
Nello specifico, devono essere, comunque, sospese, fino a nuova indicazione, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente ordinanza:
•tutta l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico;
•tutta l’attività ambulatoriale programmata al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere. Fanno eccezione le attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. In ogni caso queste attività devono essere riorganizzate con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa, che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno un metro). Per le visite di followup e di controllo programmato si consiglia il personale medico, coadiuvato da altro personale sanitario, di contattare telefonicamente o in altro modo i pazienti che potranno essere gestiti per quanto appropriato attraverso questa modalità o essere rinviati ad altra data. Anche per le prime visite il contatto preliminare con il paziente, per via telefonica o videochiamata, potrà permettere di individuare quelle visite che richiedono comunque un tempo di visita tempestivo e per lo svolgimento delle quali valgono le indicazioni organizzative di cui sopra. Tutte le altre visite verranno invece riprogrammate.
Le attività ambulatoriali programmate a livello territoriale possono essere mantenute, ove possibile, adottando comunque le misure organizzative di frazionamento delle sedute e di utilizzo della aree di attesa e di limitazione dell’accesso dei soggetti sintomatici. Tali indicazioni sono operative anche nei confronti delle attività di carattere amministrativo svolte nei distretti a favore dell’utenza.
4.Che tutte le richieste di prelievi ambulatoriali devono essere valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.
L’effettuazione dell’attività di prelievo deve essere allocata, per quanto possibile, nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzata su prenotazione con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno un metro).
Qualora i prelievi vengano effettuati dentro l’ospedale l’attività deve essere svolta entro spazi dedicati e separati e su base programmata con le misure preventive sopraindicate.
Le indicazioni, relative alla sospensione dell’attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il SSR, salvo diversi accordi programmatori con l’azienda territoriale di riferimento.
5.L’esecuzione dei tamponi nasofaringei, per la ricerca del Covid-19 è effettuato ai soggetti che presentano i criteri di cui alla ordinanza n.6 del 2 marzo 2020 (criteri epidemiologici e sintomatologia suggestiva). In particolare, a tutti i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri con sintomi similinfluenzali, senza compromissione delle condizioni generali e in presenza di criteri epidemiologici, verrà effettuato il tampone e, dopo l’esecuzione del tampone, tali pazienti saranno inviati al proprio domicilio e sarà informato il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che dovrà prenderlo in carico. Se il tampone risulterà positivo saranno adottate le misure previste dall’ordinanza predetta (quarantena e sorveglianza attiva).
Per i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri con sintomatologia più impegnativa e criteri epidemiologici, si procede all’esecuzione del tampone. Nel caso il tampone dia esito positivo e il paziente non presenti polmonite grave con insufficienza respiratoria, febbre elevata e compromissione delle condizioni generali, il paziente, salvo diversa valutazione clinica, potrà essere inviato al proprio domicilio. Contestualmente saranno informati il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per la presa in carico e il Servizio di igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e saranno adottate le misure previste dall’ordinanza predetta (quarantena e sorveglianza attiva).
Per i pazienti che accedono ai DEA ospedalieri e presentano, quale criterio clinico, la polmonite interstiziale con almeno uno dei seguenti fattori linfopenia, LDH elevata, transaminasi elevata, PCR elevata, anche in assenza di criterio epidemiologico, è prevista, comunque, l’esecuzione del tampone.
Per i pazienti che accedono ai DEA e presentano sintomi simil-influenzali senza compromissione delle condizioni generali e in assenza di criteri epidemiologici, si
prevede il rientro al domicilio e l’utilizzo delle ordinarie procedure di assistenza (ricorso al MMG e al PLS con loro presa in carico).
6.Che la struttura tecnica-operativa, prevista al comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, costituita presso la centrale CROSS, svolga la funzione di monitorare e coordinare le risorse ospedaliere disponibili sull’intero territorio regionale, al fine di favorirne la fruibilità da parte dei singoli ospedali. In tal senso è fatto obbligo alle direzioni sanitarie aziendali conferire alla centrale operativa ospedaliera predetta i dati relativi ai posti letto dei singoli stabilimenti ospedalieri con la frequenza richiesta.

DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI MENSA EROGATI DA ARDSU

Si dispone che ARDSU nella gestione del servizio mensa adotti misure utili a contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e assicurare il servizio agli studenti universitari vincitori di borsa di studio DSU. Nello specifico, fino al 15.03.2020: 1.le mense a gestione diretta dovranno erogare pasti agli studenti borsisti, anche attraverso il potenziamento del servizio “pasti da asporto” e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 1 marzo 2020 art. 2, primo comma, lettera h). 2. laddove presso la singola mensa possa essere garantita la priorità agli studenti borsisti ed il rispetto delle misure precitate, si dispone che ARDSU estenda, per quanto possibile e nei limiti delle capacità operative, il servizio, anche mediante pasti da asporto, alla generalità degli studenti universitari. 3.tali disposizioni sono da ritenersi applicate anche per le mense a gestione indiretta. In tal senso, si dispone che ARDSU dia comunicazione ai fornitori dei Servizi Ristorativi in appalto e convenzione; 4.l’ARDSU sarà tenuta ad uniformarsi ad eventuali specifiche indicazioni, in materia di mense e residenze per studenti universitari, che dovessero essere emesse dalle autorità nazionali.

DISPOSIZIONI FINALI
In ragione della situazione di emergenza sanitaria in atto le attività aggiuntive garantite dalle associazioni di volontariato e rispettivi enti rappresentativi, di cui all’art.76-ter, comma 3, della LR 40/2005, nell’ambito del Sistema di emergenza urgenza, dovranno essere adeguatamente valorizzate.
Si dispone di prorogare fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario.
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

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