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SALUTE e BENESSERE

Covid, il Governo approva il decreto del 31 marzo 2021

1 Aprile 20219 Mins Read
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MarioDraghi1Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di ieri, mercoledì 31 marzo, ha approvato il nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona rossa, ad eccezione del weekend di Pasqua. E l’Italia divisa solo tra arancione e rosso per tutto il mese di aprile, anche se si può sperare in deroghe con un decisivo calo di contagi e un netto aumento delle somministrazioni del vaccino in quei territori con dati da giallo. Inoltre obbligo di vaccinazione per sanitari e farmacisti. Questi in sintesi i provvedimenti principali.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;

l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, il decreto:

esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;

proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;

proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;

proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;

dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;

consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.


Una sintesi delle misure più importanti previste dal nuovo decreto legge

SCUOLA – Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. I presidenti di Regione, a differenza di quanto è stato fino ad oggi, non potranno emanare ordinanze più restrittive per chiudere le scuole.

PASQUA IN ROSSO – Dal 3 al 5 aprile (come prevede già l’attuale decreto) tutta Italia sarà in zona rossa, come a Natale. Non si potrà circolare neanche all’interno del proprio comune ma è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi in ambito regionale in massimo due persone più i minori di 14 anni conviventi per andare a trovare parenti o amici. E’ inoltre sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale

NIENTE ZONA GIALLA – Fino al 30 aprile tutta Italia sarà in zona arancione o rossa. Il Comitato tecnico scientifico ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato “una capacità di contenere l’aumento dell’incidenza ma non la capacità di ridurla”. Il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e, dunque, procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri.

POSSIBILI DEROGHE, MA DIPENDE DA CONTAGI E VACCINI – Per quelle Regioni in arancione che però avranno dati da zona gialla sono previste possibili deroghe in base all’andamento dei dati su contagi e cifre sulle somministrazioni del vaccino, in particolare alla popolazione anziane fragile. Dunque un eventuale ritorno al giallo solo per quei territori con dati epidemiologici bassi e numeri alti delle inoculazioni.

SPOSTAMENTI – Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

IN ZONA ROSSA STOP VISITE AD AMICI, MA A PASQUA SÌ – Nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del comune di residenza.

COPRIFUOCO – Confermato il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5. Anche in questo caso, il divieto non vale in caso di lavoro, salute o necessità.

BAR E RISTORANTI – Restano chiusi. Possibile solo l’asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti. In caso di ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potranno riaprire a pranzo.

PALESTRE, PISCINE, CINEMA, TEATRI, MUSEI – Ancora niente aperture fino al 30 aprile. Se la verifica di metà mese darà esito positivo e dunque torneranno le zone gialle, si potrebbe valutare la riapertura di cinema e i teatri con le regole che erano già previste nel precedente decreto: prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto. Possibile riapertura anche per i musei.

SECONDE CASE – Sarà sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive. E’ il caso ad esempio di Campania Puglia e Liguria, che hanno posto per Pasqua il divieto non solo per i non residenti ma anche per i residenti. L’accesso alle seconde case per i non residenti è vietato in Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna. In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER SANITARI E FARMACISTI – Chiunque lavori in una struttura sanitaria, medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti anche amministrativi di Rsa e studi privati dovrà vaccinarsi. Per chi rifiuta è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia. Quando si raggiungerà l’immunizzazione di massa o si registrerà un calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata. La sospensione durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021. Previsto anche lo ‘scudo penale’ per i somministratori che seguono le regole, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave.

STRETTA SUI VIAGGI – L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza valida fino al 6 aprile prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Ue siano obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena.

VIA LIBERA A CONCORSI PUBBLICI – Inserita nel decreto la norma che sblocca tutti i concorsi nella Pubblica Amministrazione dopo il via libera del Cts al protocollo del ministero della Funzione pubblica. Si potranno svolgere le prove su base regionale e provinciale e, dove possibile, in spazi aperti. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.


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