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SALUTE e BENESSERE

Regione Toscana, dal 1° maggio attività motoria in sicurezza nel proprio comune

30 Aprile 20208 Mins Read
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passeggiata genitore figliaDa venerdì 1° maggio in Toscana sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Tutte le attività dovranno iniziare dalla propria abitazione e concludersi presso la stessa. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l’uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tra genitori e figli minori, residenti nella stessa abitazione, così come tra accompagnatore e persona non pienamente autosufficiente, inoltre, non sarà necessario mantenere il distanziamento sociale che resta invece necessario verso tutti gli altri.

E’ quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata ieri, mercoledì 29 aprile, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi d’intesa con Anci Toscana e Upi Toscana. Pur nel rispetto dell’obiettivo primario di contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con questa ordinanza si intende rispondere ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e di benessere psico-fisico, in particolare dei minori.

“È una misura che avevo annunciato – commenta il presidente Rossi – e ha un obiettivo importante: aiutare tutti noi a preparare, per gradi e con cautela, una nuova normalità. Dovremo convivere a lungo con il virus, bisogna farlo nella massima sicurezza possibile, con dignità e umanità. E soprattutto nel segno della responsabilità: ce ne vorrà di più, nell’immediato futuro, non di meno e quindi sarà fondamentale rispettare le norme generali su autocertificazione, distanziamento sociale uso delle mascherine”.


Il testo completo dell’Ordinanza:

REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 46 del 29 Aprile 2020
Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria – Revoca dell’ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020
Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Struttura Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Considerato che l’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato DPCM 10 aprile 2020 vieta lo svolgimento dell’attività ludica o creativa all’aperto e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
Ritenuto determinante, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale almeno di1,8 metri e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori;
Ritenuto di considerare le passeggiate all’aria aperta e l’utilizzo della bicicletta quale tipologia di attività motoria consentita nel territorio regionale;
Visto anche l’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26 aprile 2020;
Considerato, pertanto, che per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e del benessere psico-fisico dei minori sia opportuno consentire per l’attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;
Ritenuto che nello svolgimento delle attività motorie di cui sopra fra i genitori e figli minori o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. E’ consentito per l’attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri.

DISPOSIZIONI FINALI

L’ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020 – Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria è revocata e pertanto non si provvede alla pubblicazione integrale sul B.U.R.T.
La presente ordinanza ha validità dal 1 maggio e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
– al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
– ai Prefetti;
– ai Sindaci.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente


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