Il nostro Gruppo si è reso protagonista delle modifiche ad esso apportate, proponendo in sede di Commissione testualmente:
Art. 6 formazione della graduatoria comma 3 lettera c)
“c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 2; almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti
3; almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;
c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per
L’assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell’alloggio con utilizzo
autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell’alloggio. Il punteggio
massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.”
Art. 4 comma 2 e Art. 9 comma 2
DPR 445/2000
“Le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”
Questo vuol dire che come requisito principe (conditio sine qua non) per tutti i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, sarà quello di fornire una documentazione rilasciata dalle autorità del paese di origine, finalizzata a rendere noto eventuali possedimenti immobiliari nel s.d. territorio.
Questa disposizione porterà un clima paritario e di uguaglianza di diritti, consentendo a questa Amministrazione di poter effettuare gli opportuni accertamenti su ogni cittadino senza eccezione alcuna, andando ad interrompere la procedura precedente che permetteva, a quei cittadini provenienti da Stati al di fuori dell’ Unione europea, di accedere alla graduatoria mediante autocertificazione, ovviamente non riscontrabile in alcun modo.
Elemento altrettanto importante è la messa per esteso dell’allegato B della LR 2/2019, dove si possono trovare i punteggi ( che vanno da 2 fino ad un massimo di 6) che premiano la storicità di presenza sul territorio. Finalmente prima i senesi!”