Tale regolamento disciplina una serie di comportamenti fra cui lo scoppio di petardi che è vietato, durante tutto l’anno, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso (art. 20 comma 1 – lettera b). Tale comportamento è sanzionabile con una multa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
Specifiche leggi statali, fra cui il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il Codice Penale, si occupano di normare tale comportamento. Al di là di leggi e di regolamenti che ci sono con espressi divieti e sanzioni, l’amministrazione ricorda l’importanza di un comportamento civile, intelligente e rispettoso nei confronti di persone, animali, ambiente.
A scopo informativo il Comune ricorda che il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”.
Il Codice Penale stabilisce che ‘chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.