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PALIO

Palio di Siena del 17 agosto 2015, le proposte di sanzione

13 Novembre 201516 minuti di lettura
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Onda: 1 Palio di squalifica e una deplorazione
Torre: 2 deplorazioni
Nicchio: 1 deplorazione
Valdimontone: 1 deplorazione
Giovanni Atzeni detto Tittia: 1 ammonizione
Valter Pusceddu detto Bighino: 1 ammonizione

Contrada Capitana dell’Onda, visti gli artt. 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una deplorazione “per avere i propri contradaioli dato inizio a un fronteggiamento in Piazza del Campo dopo la prima prova con i contradaioli della Selva”; esclusione da un Palio cui avrebbe avuto diritto partecipare, e dalle relative prove, per avere i propri contradaioli preso parte a un fronteggiamento in Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Torre facendo uso, anche se in modo estremamente limitato nel numero, di corpi contundenti”.

Contrada della Torre, visti gli artt. 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una deplorazione “per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento in Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli dell’Onda”; una deplorazione “per avere i propri contradaioli, nell’immediato dopocorsa (del Palio), tentato di aggredire il fantino dell’Oca cui veniva prestato soccorso presso l’autoambulanza della Pubblica Assistenza in via del Porrione, colpendo ripetutamente l’ambulanza stessa e coinvolgendo nell’aggressione i volontari in servizio”.

Nobile Contrada del Nicchio, visti gli artt. 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una deplorazione “per avere i propri contradaioli preso parte a un fronteggiamento in Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli del Valdimontone”.

Contrada di Valdimontone, visti gli artt. 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una deplorazione “per avere i propri contradaioli preso parte a un fronteggiamento in Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli del Nicchio”.

Al fantino della Contrada della Selva, Giovanni Atzeni detto Tittia, visti gli artt. 99 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una ammonizione “per essere partito, in occasione del Palio, dal primo posto anziché dal quarto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64”.

Al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Valter Pusceddu, detto Bighino, visti gli artt. 99 e 103 (3° comma) del Regolamento del Palio: una ammonizione “per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto anziché dal sesto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64”.


LE DELIBERE INTEGRALI

Procedimento a carico della Contrada Capitana dell’Onda – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto dopo la prima prova, così recita: […] Al termine della prova, proprio di fronte al palco dei Giudici, alcuni contradaioli dell’Onda, contravvenendo al tradizionale posizionamento dovuto alla loro uscita in senso inverso rispetto alle altre Contrade, si sono diretti dalla parte opposta a quella del loro cavallo, ponendosi di fronte al cavallo della Selva ed impedendo a questa Contrada il suo regolare deflusso. Per questo motivo si è verificata una situazione di tensione sfociata in un fronteggiamento tra le due Contrade, che ha comunque coinvolto gruppi non molto numerosi di contradaioli. La cosa è andata avanti per circa 10/15 minuti, nonostante l’intervento dei rispettivi dirigenti e delle Forze dell’Ordine, costituite prima dai Vigili Urbani e poi anche dalla Polizia di Stato. Non si sono verificate rilevanti azioni fisiche ma un confronto animoso sostanzialmente solo verbale che ha comunque messo in difficoltà i Vigili Urbani presenti a causa delle forti azioni di spintonamento. […]” ;

Considerato inoltre che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto dopo il Palio, così recita: “ […] vi è stato un forte fronteggiamento tra le due Contrade (Onda e Torre) , con l’uso, anche se estremamente limitato nel numero, di corpi contundenti da parte di alcuni contradaioli dell’Onda. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per sedare le parti, accompagnato altresì da un forte intervento fattivo dei Dirigenti di entrambe le Contrade. La situazione si è risolta dopo circa venti minuti dal suo inizio. […]” ;

Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”

Considerato che i fronteggiamenti hanno visto il pronto e fattivo intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tali episodi, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE
• di infliggere alla Contrada Capitana dell’Onda, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ deplorazione ”, per avere i propri contradaioli dato inizio ad un fronteggiamento nella Piazza del Campo, dopo la prima prova, con i contradaioli della Contrada della Selva;
• di infliggere alla Contrada Capitana dell’Onda, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione della “esclusione” da n. 1 (uno) Palio cui avrebbe avuto diritto partecipare e dalla relative prove” per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Contrada della Torre facendo uso, anche se in modo estremamente limitato nel numero, di corpi contundenti;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Capitana dell’Onda, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.


Procedimento a carico della Contrada della Torre – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto dopo il Palio, così recita: “ […] vi è stato un forte fronteggiamento tra le due Contrade (Onda e Torre) , con l’uso, anche se estremamente limitato nel numero, di corpi contundenti da parte di alcuni contradaioli dell’Onda. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per sedare le parti, accompagnato altresì da un forte intervento fattivo dei Dirigenti di entrambe le Contrade. La situazione si è risolta dopo circa venti minuti dal suo inizio. […]” ;

Preso atto che, come si evince dalla memoria della Nobile Contrada dell’Oca acquisita dai Deputati della Festa e allegata alla Relazione, i contradaioli della Contrada della Torre nell’immediato dopo corsa del Palio hanno tentato di aggredire il fantino della Nobile Contrada dell’Oca, cui veniva prestato soccorso presso l’autoambulanza della Pubblica Assistenza in via del Porrione, colpendo ripetutamente l’autoambulanza stessa e coinvolgendo nell’aggressione i volontari in servizio;

Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”

Considerato che il fronteggiamento ha visto il pronto e fattivo intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE
• di infliggere alla Contrada della Torre, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Contrada Capitana dell’Onda;
• di infliggere alla Contrada della Torre, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli nell’immediato dopo corsa del Palio tentato di aggredire il fantino della Nobile Contrada dell’Oca, cui veniva prestato soccorso presso l’autoambulanza della Pubblica Assistenza in via del Porrione, colpendo ripetutamente l’autoambulanza stessa e coinvolgendo nell’aggressione i volontari in servizio;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre , assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.


Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita: “[…] tra Nicchio e Valdimontone, nonostante la presenza anche dei Dirigenti delle due Contrade che si sono prontamente attivati per sedare gli animi, si è verificata una prima fase di contatto fisico tra i contradaioli delle due Contrade, fase questa che ha avuto una durata di pochi minuti, terminata con l’intervento dei Vigili Urbani e delle Forze di Polizia. All’arrivo dei Vigili Urbani e delle Forze di Polizia entrambe le Contrade si sono divise senza impedire od ostacolare l’intervento della Forza pubblica.. […]”;

Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”

Considerato che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE
• di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Contrada di Valdimontone ;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.


Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita: “[…] tra Nicchio e Valdimontone, nonostante la presenza anche dei Dirigenti delle due Contrade che si sono prontamente attivati per sedare gli animi, si è verificata una prima fase di contatto fisico tra i contradaioli delle due Contrade, fase questa che ha avuto una durata di pochi minuti, terminata con l’intervento dei Vigili Urbani e delle Forze di Polizia. All’arrivo dei Vigili Urbani e delle Forze di Polizia entrambe le Contrade si sono divise senza impedire od ostacolare l’intervento della Forza pubblica.. […]”;

Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”

Considerato che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE
• di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada di Valdimontone, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.


Procedimento a carico del fantino della Contrada della Selva, Giovanni Atzeni detto Tittia – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita “[…] Al momento della partenza, essendo il cavallo della Selva non sulla linea del canape, il fantino ha dovuto cercare una posizione libera da cui poter partire e si è allora portato in prima posizione, accanto allo steccato […]”;

Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere “[…] Sicuramente quello della Selva non era al quarto ma anche se un po’ arretrato al primo […]” evidenzia come il fantino della Contrada della Selva, Giovanni Atzeni detto Tittia sia partito, in occasione del Palio, dal primo posto, anziché dal quarto assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Contrada della Selva, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;

Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “ È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni .”;

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE
• di sanzionare il fantino della Contrada della Selva, Giovanni Atzeni detto Tittia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ ammonizione ”, per essere partito, in occasione del Palio, dal primo posto, anziché dal quarto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
• di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Selva, Giovanni Atzeni detto Tittia, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.


Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Valter Pusceddu detto Bighino – Determinazioni.

L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita “[…] Mentre i cavalli erano ai canapi vi è stato l’abbandono, da parte del fantino del Nicchio, della propria posizione […]”;

Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere “[…] il cavallo del Nicchio anche lui un po’ arretrato non era al sesto ma al nono posto […]” evidenzia come il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Valter Pusceddu detto Bighino, sia partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal sesto assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Nobile Contrada del Nicchio contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;

Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “ È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni .”;

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE
• di sanzionare il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Valter Pusceddu detto Bighino, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ ammonizione ”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal sesto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
• di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Valter Pusceddu detto Bighino, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

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