Valdimontone: 1 censura, esclusione da 2 Palii, 1 deplorazione
Nicchio: 1 censura, 2 deplorazioni
Leocorno: 1 deplorazione
Civetta: 1 deplorazione
Massimo Columbu detto Veleno II: esclusione da 5 Palii, 1 ammonizione
Francesco Caria detto Tremendo: 1 ammonizione
Andrea Mari detto Brio: 1 ammonizione
Contrada Priora della Civetta, visti gli articoli 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento: una deplorazione “per avere, i propri contradaioli, preso parte a un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada del Leocorno”.
Contrada del Leocorno, visti gli articoli 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento: una deplorazione “per avere, i propri contradaioli, preso parte a un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Civetta”.
Contrada di Valdimontone, visti gli articoli 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento: una censura “per avere il signor A. T., fiduciario del Capitano secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla Contrada stessa, parlato più volte con il fantino della propria Contrada Massimo Columbu detto Veleno II nelle fasi precedenti la mossa”; l’esclusione da due Palii cui avrebbe avuto diritto partecipare e dalle relative prove “per avere il suo fantino Massimo Columbu detto Veleno II afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato, facendolo cadere a terra, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia”; una deplorazione “per avere, i propri contradaioli, preso parte a un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio”.
Nobile Contrada del Nicchio, visti gli articoli 97, 98, 101 e 103 (3° comma) del Regolamento: una censura “per essere il proprio contradaiolo signor F. M. entrato in pista durante la corsa del Palio e averne percorso un tratto fino al Verrocchino prima dello scoppio del mortaretto indicante la fine della corsa”; una deplorazione “per avere il proprio contradaiolo signor F. M. aggredito il signor A. T. durante la corsa del Palio”; una deplorazione “per avere i propri contradaioli, preso parte a un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Contrada di Valdimontone”.
L’assessore ha proposto, inoltre, di vietare alla Nobile Contrada del Nicchio di far ricoprire incarichi soggetti ad approvazione ai sensi degli articoli 17 e 75 del Regolamento, per n° 20 Palii al contradaiolo F. M. per avere aggredito il signor A. T. in pista durante la corsa”.
Fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, visti gli articoli 99 e 103 (3° comma) del Regolamento: l’esclusione per un Palio, “dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 64 del Regolamento del Palio, nonostante i richiami ufficiali disposti dal mossiere”; l’esclusione per quattro Palii, “dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere durante la corsa afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato, facendolo cadere a terra, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 67 del Regolamento del Palio”; un’ammonizione “per essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal secondo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 64 del Regolamento”.
Fantino della Contrada della Torre, Andrea Mari detto Brio, visti gli articoli 99 e 103 (3° comma) del Regolamento: un’ammonizione “per essere partito, in occasione del Palio, dal quinto posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 64 del Regolamento”.
Fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Francesco Caria detto Tremendo, visti gli articoli 99 e 103 (3° comma) del Regolamento: un’ammonizione “per essere partito, in occasione del Palio, dal settimo posto, anziché dal quarto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 64 del Regolamento”.
Le Contrade e i fantini interessati da tali proposte sanzionatorie hanno dieci giorni di tempo per presentare alla Giunta le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:
• “[…] In queste fasi è stato notato che il fantino della contrada di Valdimontone si soffermava più volte a parlare con una persona seduta nella prima fila del palco antistante il verrocchino. Detta persona secondo quanto contenuto nella Memoria inviata dalla contrada di Valdimontone, e di cui sotto, risulterebbe essere il sig. T xxxx A xxxx […]”, fiduciario del Capitano della Contrada di Valdimontone secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla contrada stessa ;
• “[…] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbetto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra.[…]”;
• “[…] Al termine della corsa, vi è stato un fronteggiamento tra la contrada di Valdimontone e la Nobile Contrada del Nicchio, che ha causato un parziale e temporaneo impedimento all’afflusso dei contradaioli della Contrada della Torre verso il Palco dei Giudici. Al momento però dell’arrivo del corteo festante della Contrada della Torre e degli alfieri delle consorelle, le due schiere dei contradaioli si sono fatte da parte permettendo il passaggio senza difficoltà. All’arrivo dei Deputati e degli Ispettori non erano in corso scontri fisici tra le parti, grazie anche all’impegno profuso da entrambe le dirigenze nei confronti dei propri contradaioli […] Il successivo intervento dei Vigili Urbani e delle forze dell’ordine ha posto definitivamente fine anche a qualsiasi alterco verbale tra le parti […]”;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 63, 1° comma, “I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell’Autorità Comunale e del Mossiere. È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari di trattenersi nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i Fantini suddetti.”;
• ai sensi dell’art. 67, 1° comma, “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.”;
• ai sensi dell’art.101 “ Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […] ”
Considerato che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
PROPONE
• di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Censura ”, per avere il signor A. T., fiduciario del Capitano secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla contrada stessa, parlato più volte con il fantino della propria Contrada Massimo Columbu detto Veleno II nelle fasi precedenti la mossa;
• di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione della “ esclusione da n. 2 (due) Palii cui avrebbe avuto diritto partecipare e dalla relative prove” per avere il suo fantino Massimo Columbu detto Veleno II, afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato facendolo cadere a terra il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, tale evento essendo riconducibile nella responsabilità ex art. 101 del Regolamento per il Palio;
• di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio;
• di vietare alla Contrada di Valdimontone di far ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento per il Palio per n. 2 (due) Palii al signor A. T. per avere parlato più volte con il fantino della propria Contrada nelle fasi precedenti la mossa;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada di Valdimontone, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:
• “[…] In queste fasi è stato notato che il fantino della contrada di Valdimontone si soffermava più volte a parlare con una persona seduta nella prima fila del palco antistante il verrocchino. Detta persona secondo quanto contenuto nella Memoria inviata dalla contrada di Valdimontone, e di cui sotto, risulterebbe essere il sig. T xxxx A xxxxxx che, sempre secondo la detta memoria, sarebbe stato, durante il primo giro della Carriera, vittima di un’aggressione. L’episodio non è stato percepito visivamente da nessuno dei Deputati della Festa. […]” ;
• “[…] Al termine della corsa, vi è stato un fronteggiamento tra la contrada di Valdimontone e la Nobile Contrada del Nicchio, che ha causato un parziale e temporaneo impedimento all’afflusso dei contradaioli della Contrada della Torre verso il Palco dei Giudici. Al momento però dell’arrivo del corteo festante della Contrada della Torre e degli alfieri delle consorelle, le due schiere dei contradaioli si sono fatte da parte permettendo il passaggio senza difficoltà. All’arrivo dei Deputati e degli Ispettori non erano in corso scontri fisici tra le parti, grazie anche all’impegno profuso da entrambe le dirigenze nei confronti dei propri contradaioli […] Il successivo intervento dei Vigili Urbani e delle forze dell’ordine ha posto definitivamente fine anche a qualsiasi alterco verbale tra le parti […]”;
Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”
Considerato che:
• l’aggressione al signor T. A. è documentata in modo inequivocabile dalla Memoria presentata dalla Contrada di Valdimontone, allegata alla Relazione dei Deputati della Festa;
• risulta sempre in modo inequivocabile che uno degli aggressori è il signor F. M., contradaiolo della Nobile Contrada del Nicchio;
• oltre che per l’aggressione, il comportamento del signor F. M., contradaiolo della Nobile Contrada del Nicchio, è censurabile quale elemento di potenziale pericolo in quanto il movimento di persone in Pista deve essere strettamente rispettoso dei tempi indicati dal Regolamento del Palio, che individua nello scoppio del mortaretto la fine della corsa e il momento di arresto dei cavalli;
• il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
PROPONE
• di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Censura ”, per essere il proprio contradaiolo signor F. M. entrato in pista durante la corsa del Palio e averne percorso un tratto fino al verrocchino prima dello scoppio del mortaretto indicante la fine della corsa;
• di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere il proprio contradaiolo signor F. M. aggredito il signor A. T. in pista durante la corsa del Palio;
• di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioli della Contrada di Valdimontone ;
• di vietare alla Nobile Contrada del Nicchio di far ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento per il Palio per n. 20 (venti) Palii al contradaiolo F. M. per avere aggredito il signor A. T. in pista durante la corsa del Palio;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada del Leocorno – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova, così recita: “[…] Subito dopo la prova, venendosi a trovare a contatto la Contrada Priora della Civetta (che precedeva) e quella del Leocorno (che seguiva) vi è stato un fronteggiamento tra contradaioli di rispettiva appartenenza. Sia i Deputati che gli Ispettori sono intervenuti prontamente, ma, avendo l’episodio già avuto inizio, non è stato possibile determinare le cause e la Contrada che possa aver originato. Sta di fatto che al momento del nostro intervento e di quello degli Ispettori vi erano già i dirigenti delle due Contrade che si adoperavano per sedare gli animi e che, essendo caduto un contradaiolo, entrambe le parti si adoperavano al soccorso cercando di fare spazio per poterlo aiutare. All’intervento dei Vigili Urbani e delle Forze dell’Ordine, immediatamente successivo a quello dei Deputati e degli Ispettori, le parti si sono sedate dividendosi e poi uscendo dalla Piazza […]” ;
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […] ”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
PROPONE
• di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova, così recita: “[…] Subito dopo la prova, venendosi a trovare a contatto la Contrada Priora della Civetta (che precedeva) e quella del Leocorno (che seguiva) vi è stato un fronteggiamento tra contradaioli di rispettiva appartenenza. Sia i Deputati che gli Ispettori sono intervenuti prontamente, ma, avendo l’episodio già avuto inizio, non è stato possibile determinare le cause e la Contrada che possa aver originato. Sta di fatto che al momento del nostro intervento e di quello degli Ispettori vi erano già i dirigenti delle due Contrade che si adoperavano per sedare gli animi e che, essendo caduto un contradaiolo, entrambe le parti si adoperavano al soccorso cercando di fare spazio per poterlo aiutare. All’intervento dei Vigili Urbani e delle Forze dell’Ordine, immediatamente successivo a quello dei Deputati e degli Ispettori, le parti si sono sedate dividendosi e poi uscendo dalla Piazza […]” ;
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […] ”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “ L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento” ; Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
PROPONE
• di infliggere alla Contrada Priora della Civetta, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “ Deplorazione ”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada del Leocorno;
• di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Priora della Civetta, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Visti:
• il proprio provvedimento d’urgenza, prot. n. 48144 – ord. n. 73, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100 del Regolamento del Palio nei confronti del fantino della Contrada di Valdimontone Massimo Columbu detto Veleno II;
• la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:
• “[…] Sin da subito si sono prefigurate notevoli difficoltà di allineamento; la principale, ma non unica, causata dal fatto che la Contrada di Valdimontone, cui era assegnato il secondo posto, non intendeva mantenere detta posizione e si spostava verso il Verrocchio, solamente avvicinandosi alla rivale Nobile Contrada del Nicchio, a cui era toccata l’ottava posizione. Il mossiere ha vanamente cercato di far mantenere alla Contrada di Valdimontone la sua posizione, richiamando ben più di dieci volte il fantino, senza però ottenere risultato alcuno […]” ;
• “[…] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbetto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra.[…]”;
Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere “[…] il Valdimontone che doveva essere al secondo è partito credo dall’ottavo […]” evidenzia come il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II sia partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal secondo assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Contrada del Valdimontone, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;
Visti:
• il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “ È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni .”;
• il 1° comma dell’art. 67 del Regolamento del Palio , “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.”;
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
PROPONE
• di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ esclusione ” per n.1 (uno) Palio, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, nonostante i numerosi richiami ufficiali disposti dal Mossiere;
• di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ esclusione ” per n.4 (quattro) Palii, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere durante la corsa afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato facendolo cadere a terra il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal 1° comma dell’art. 67 del Regolamento del Palio ;
• di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ ammonizione ”, per essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal secondo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
• di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Francesco Caria detto Tremendo – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita “[…] Sin da subito si sono prefigurate notevoli difficoltà di allineamento; […] Nel frattempo si verificava altresì un costante indietreggiamento dal canape del cavallo della Nobile Contrada dell’Oca, che si portava più volte vicino alla Contrada della Torre, abbandonando la quarta posizione; per questo il fantino della Nobile Contrada dell’Oca è stato ripetutamente richiamato dal Mossiere affinchè mantenesse la posizione assegnata. […]”;
Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere “[…] l’Oca invece che al quarto, sicuramente fuori posto ed anche un po’ arretrata […]” evidenzia come il fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Francesco Caria detto Tremendo sia partito, in occasione del Palio, dal settimo posto, anziché dal quarto assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Nobile Contrada dell’Oca, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;
Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “ È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni .”;
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
PROPONE
• di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Francesco Caria detto Tremendo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ ammonizione ”, per essere partito, in occasione del Palio, dal settimo posto, anziché dal quarto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
• di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Francesco Caria detto Tremendo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Torre, Andrea Mari detto Brio – Determinazioni.
L’ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita “[…] Sin da subito si sono prefigurate notevoli difficoltà di allineamento; […] Contemporaneamente, fatto accentuatosi per e con il trascorrere del tempo, vi era uno schiacciamento verso l basso di tutte le Contrade, operato, in alcuni momenti della mossa, anche dal fantino della Contrada della Torre, che per questo motivo subiva un richiamo da parte del Mossiere. Ciò comportava un disallineamento degli altri barberi rispetto ai posti assegnati […]”;
Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere “[…] sicuramente la Torre che doveva essere al nono posto è partita credo al quinto […]” evidenzia come il fantino della Contrada della Torre, Andrea Mari detto Brio sia partito, in occasione del Palio, dal quinto posto, anziché dal nono assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Contrada della Torre, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;
Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “ È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni .”;
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
PROPONE
• di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ ammonizione ”, per essere partito, in occasione del Palio, dal quinto posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
• di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Torre, Andrea Mari detto Brio, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.