Il Tar del Lazio ha respinto, dichiarandone l’inammissibilità, il ricorso presentato dal presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari, avverso alla decisione della giustizia sportiva di non concedere l’ammissione della società al campionato di calcio di Serie C.
La seduta del Tar del Lazio si era conclusa ieri, lunedì 4 settembre, intorno alle 18. Questa mattina è stata resa pubblica la decisione. Con il possibile ulteriore ricorso sulla sentenza del Tar del Lazio al Consiglio di Stato da parte di Montanari sullo sfondo, la palla passa adesso alla Federazione per ratificare l’iscrizione in sovrannumero al campionato di calcio di Eccellenza della neonata società Siena FC di proprietà della famiglia Giacomini, destinata al Girone B.
Nel proprio pronunciamento il Tar ha respinto tutti i motivi di ricorso di tipo procedurale, precisando che il provvedimento negativo nei riguardi dell’Acr Siena è dipeso innanzi tutto dal mancato assolvimento entro il termine perentorio del 20 giugno di vari adempimenti: deposito della garanzia dell’importo di 350.000 euro; deposito dell’autocertificazione di pagamento dei debiti nei confronti di Figc, Leghe e società affiliate; mancata prova dei versamenti Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità ottobre 2021 e per il periodo gennaio-aprile 2023; ritardo nel pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità novembre 2021-agosto 2022; mancato versamento dei contributi Inps sugli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori per il periodo gennaio 2022-maggio 2023; mancato pagamento in favore di un tesserato della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023; mancato pagamento degli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2022-maggio 2023 al medico responsabile sanitario, delegato per la gestione dell’evento, responsabile finanza amministrazione e controllo, responsabile marketing/commerciale e responsabile ufficio stampa.
Per il Tar del Lazio “il ricorso è infondato già solo per il mancato deposito della polizza fideiussoria, mancanza giustificata dal Siena con la circostanza che si sarebbe trattato di un inadempimento non imputabile”; ed “essendo un dato oggettivo incontestato che il Siena ha omesso il deposito della garanzia, così violando il Manuale delle Licenze”, il ricorso è stato rigettato.
Dichiarati inammissibili, inoltre, i motivi aggiunti al ricorso, nella parte in cui si contestava il provvedimento di svincolo d’autorità dei calciatori tesserati, nonché il provvedimento con cui la Figc ha autorizzato il Comune di Siena, su richiesta dell’ente, ad attivare la procedura d’individuazione della società cui attribuire il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024. E tutto ciò, in quanto «la ricorrente avrebbe dovuto prima adire gli organi della giustizia sportiva e, soltanto successivamente, il giudice statale».